Articolo 2193 del Codice civile

Art. 2193.

(Efficacia dell'iscrizione).

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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