Articolo 1785 bis del Codice civile

Art. 1785-bis

(( (Responsabilita' per colpa dell'albergatore). ))((L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.))
Entrata in vigore il 3 luglio 1978

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