Articolo 152 del Codice civile

Art. 152.

(Separazione per condanna penale).

La separazione puo' essere anche chiesta contro il coniuge che e' stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero e' stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione e' anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne e' consapevole.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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