Articolo 1430 del Codice civile
Art. 1430.
(Errore di calcolo).
L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.
(Errore di calcolo).
L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.
1. TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2023-08-02, n. 202304728Provvedimento:Leggi di più...- anomalia dell'offerta·
- Appalto pubblico·
- art. 119, co. 2, D.P.R. n. 207/2010·
- art. 1430 c.c.·
- art. 73 R.D. n. 827/1924·
- art. 83 d.lgs. n. 50/2016·
- art. 95, co. 15, d.lgs. n. 50/2016·
- art. 97 d.lgs. n. 50/2016·
- discordanza prezzo in cifre e lettere·
- D.L. n. 76/2020·
- esclusione da gara·
- L. 120/2020·
- principio di invarianza·
- ribasso percentuale·
- soccorso istruttorio
4. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202301830Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti di gara·
- aggiudicazione appalto·
- annullamento atti di gara·
- anonimato delle offerte·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 124 c.p.a.·
- art. 21 nonies l. 50/2016·
- correzione degli errori materiali nelle offerte·
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- improcedibilità del ricorso incidentale·
- inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti·
- principio di immodificabilità dell'offerta economica·
- principio di par condicio tra concorrenti·
- ricorso introduttivo e per motivi aggiunti·
- risarcimento danni·
- violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza