Articolo 1916 del Codice civile

Art. 1916.

(Diritto di surrogazione dell'assicuratore).

L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, ((...))dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. (41)

L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
(79)

---------------AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 maggio 1975, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1975, n. 140), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non e' ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato". ---------------AGGIORNAMENTO (79)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 luglio 1991, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico".
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

Sentenze343

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