Articolo 1477 del Codice civile

Art. 1477.

(Consegna della cosa).

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta' a all'uso della cosa venduta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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