Articolo 1209 del Codice civile
Art. 1209.
(Offerta reale e offerta per intimazione).
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
(Offerta reale e offerta per intimazione).
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-15, n. 202403402Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001·
- art. 43 d.P.R. n. 327/2001·
- autorizzazione amministrativa·
- compensazione spese di lite·
- diritto di servitù·
- espropriazione·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- procedimento espropriativo·
- pubblica utilità·
- sanatoria opere pubbliche·
- silenzio-inadempimento·
- violazione garanzie procedimentali
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-11, n. 202405183Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
- attività vincolata della pubblica amministrazione·
- atto amministrativo concessorio·
- autotutela amministrativa·
- cartella di pagamento·
- illegittimità derivata·
- interesse legittimo·
- legittimo affidamento·
- omessa comunicazione di avvio del procedimento·
- prescrizione del credito·
- prescrizione del diritto di riscossione·
- presunzione di buona fede·
- principio di interesse pubblico·
- principio di partecipazione procedimentale·
- principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo·
- principio di stabilità delle concessioni·
- revoca delle agevolazioni·
- rinuncia alle agevolazioni