Articolo 1787 del Codice civile

Art. 1787.

(Responsabilita' dei magazzini generali).

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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