Articolo 1781 del Codice civile

Art. 1781.

(Diritti del depositario).

Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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