Articolo 2074 del Codice civile

Art. 2074.

(Efficacia dopo la scadenza).

Il contratto collettivo, anche quando e' stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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