Articolo 120 del Codice civile

Art. 120.

((Incapacita' di intendere o di volere.))((Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta' mentali))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
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