Articolo 1766 del Codice civile
Art. 1766.
(Nozione).
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
(Nozione).
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.