Articolo 285 del Codice civile

Art. 285.

(Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore).

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volonta', di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte concorrano le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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