Articolo 285 del Codice civile
Art. 285.
(Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore).
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volonta', di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte concorrano le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.
(Condizioni per la legittimazione dopo la morte del genitore).
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volonta', di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte concorrano le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-09, n. 201501187Provvedimento:Leggi di più...- art. 3, l. reg. Valle d'Aosta, n. 26/2001·
- difetto di legittimazione ad agire·
- dimissioni ultra dimidium·
- presa d'atto delle dimissioni·
- principio di immodificabilità delle dimissioni presentate al protocollo·
- quorum per la validità della deliberazione·
- regolamento delle dimissioni dei consiglieri·
- rinnovo integrale del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)·
- scioglimento del consiglio·
- surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica