Articolo 2314 del Codice civile
Art. 2314.
(Ragione sociale).
La societa' agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art.
2292.
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
(Ragione sociale).
La societa' agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societa' in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art.
2292.
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
4. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-08-19, n. 202205448Provvedimento:Leggi di più...- art. 145 L.R. n. 7/2020·
- autorizzazione amministrativa·
- compensazione delle spese·
- comunicazione di avvio del procedimento amministrativo·
- eccesso di potere·
- mancata contestazione·
- notifica degli atti amministrativi·
- ordinanza di cessazione dell'attività·
- responsabilità illimitata del socio accomandatario·
- silenzio-assenso·
- sospensione dell'efficacia dell'ordinanza·
- subingresso nell'attività commerciale·
- violazione di legge
5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-07-29, n. 202202130Provvedimento:Leggi di più...- annullamento in autotutela·
- cambio di destinazione d'uso·
- concessione edilizia·
- condono edilizio·
- danno risarcibile·
- improcedibilità del ricorso·
- pertinenzialità degli immobili·
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)·
- silenzio-inadempimento·
- sospensione del procedimento amministrativo