Articolo 1317 del Codice civile
Art. 1317.
(Disciplina delle obbligazioni indivisibili).
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti.
(Disciplina delle obbligazioni indivisibili).
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti.