Articolo 768 del Codice civile

Art. 768.

(Alienazione della porzione ereditaria).

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non e' piu' ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione e' seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.

Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita e' limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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