Articolo 49 del Codice civile

Art. 49.

(Dichiarazione di assenza).

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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