Articolo 2699 del Codice civile
Art. 2699.
(Atto pubblico).
L'atto pubblico e' il documento redatto, con le richieste formalita', da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato.
(Atto pubblico).
L'atto pubblico e' il documento redatto, con le richieste formalita', da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato.
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-17, n. 202306967Provvedimento:Leggi di più...- aggiornamento tecnico·
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