Articolo 2677 del Codice civile

Art. 2677.

(( (Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione).))((Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico))
Entrata in vigore il 17 maggio 1985

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