Articolo 1915 del Codice civile
Art. 1915.
(Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita'.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.
(Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita'.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-11-26, n. 202007438Provvedimento:Leggi di più...- adeguatezza·
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