Articolo 2105 del Codice civile
Art. 2105.
(Obbligo di fedelta').
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
(Obbligo di fedelta').
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-10-03, n. 202314577Provvedimento:Leggi di più...- ambiguità quesiti·
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