Articolo 2105 del Codice civile

Art. 2105.

(Obbligo di fedelta').

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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