Articolo 670 del Codice civile

Art. 670.

(Legato di prestazioni periodiche).

Se e' stata legata una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorche' fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato pero' non puo' esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si puo' tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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