Articolo 1413 del Codice civile

Art. 1413.

(Eccezioni opponibili dal promittente al terzo).

Il promittente puo' opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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