Articolo 117 del Codice civile
Art. 117.
((Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.))((Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 puo' essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo' essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta'. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta' ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta' del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'articolo 68))
((Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.))((Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 puo' essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo' essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta'. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta' ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta' del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'articolo 68))
2. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-11-08, n. 202302495Provvedimento:Leggi di più...- alienazione lotti PIP·
- annullamento provvedimento autorizzatorio unico·
- atto di compravendita·
- autorizzazione all'apertura·
- compensazione spese di lite·
- decadenza permesso di costruire·
- inadempimento art. 21 septies l. 241/1990·
- inammissibilità domande·
- interesse qualificato ad agire·
- irricevibilità domande·
- nullità delibera giunta comunale·
- nullità provvedimento amministrativo·
- permesso di costruire·
- proroga termine inizio lavori·
- sospensione automatica ex art. 103 d.l. 18/2020·
- termine decadenziale per impugnazione
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-13, n. 202306856Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibere amministrative·
- art. 117 Cost.·
- art. 37 cod. nav.·
- art. 49 cod. nav.·
- competenza amministrativa·
- competenza del Consiglio di Stato·
- concessione demaniale·
- concorrenza tra concessionari·
- diritto di insistenza·
- interesse ad agire·
- legittimazione ad agire·
- normativa sulle concessioni demaniali marittime·
- piano regionale delle coste·
- principio di parità di trattamento·
- principio di precarietà delle concessioni demaniali·
- retroattività delle norme·
- riunione dei ricorsi·
- spese processuali·
- tutela dell'ambiente e del paesaggio