Articolo 2522 del Codice civile

Art. 2522.

(Numero dei soci).

Per costituire una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.

Puo' essere costituita una societa' cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la societa' adotta le norme della societa' a responsabilita' limitata ((; nel caso di attivita' agricola possono essere soci anche le societa' semplici))

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2004

Sentenze2


  • 1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2010-06-24, n. 201000162
    Provvedimento:
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    • annullamento dell'aggiudicazione·
    • appalti pubblici·
    • capacità tecnica·
    • dichiarazione di disponibilità·
    • disponibilità dei mezzi·
    • documentazione a supporto della capacità economica e finanziaria·
    • eccesso di potere·
    • interpretazione della lex specialis·
    • istituto dell'avvalimento·
    • legittimità della rappresentanza processuale·
    • oggetto sociale delle società·
    • principi di libera concorrenza e non discriminazione·
    • procura ad litem·
    • proporzionalità delle clausole di gara·
    • rappresentanza legale·
    • requisiti di partecipazione alle gare·
    • requisiti generali di partecipazione alle gare·
    • ricorso incidentale·
    • servizi di sgombero neve e spargimento cloruri·
    • sospensione dei provvedimenti impugnati·
    • vincoli diretti o indiretti·
    • violazione di legge
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