Articolo 2674 bis del Codice civile

Art. 2674-bis.

(( (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione).))((Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva.

La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria))
Entrata in vigore il 17 maggio 1985

Sentenze15

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