Articolo 244 del Codice civile
Art. 244.
Termini dell'azione di disconoscimento.
L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. ((118))
Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. (61) ((118))
L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore eta' o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore.
-------------AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie". -------------AGGIORNAMENTO (118)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare" e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito".
Termini dell'azione di disconoscimento.
L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. ((118))
Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. (61) ((118))
L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore eta' o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore.
-------------AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie". -------------AGGIORNAMENTO (118)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare" e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito".