Articolo 1151 del Codice civile
Art. 1151.
(Pagamento delle indennita').
L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
(Pagamento delle indennita').
L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-06, n. 202302316Provvedimento:Leggi di più...- ammonizione disciplinare·
- art. 2043 c.c.·
- art. 2059 c.c.·
- carenza di interesse·
- danno non patrimoniale·
- giurisprudenza sulla responsabilità amministrativa·
- ingiustizia del danno·
- interesse legittimo·
- motivi di appello·
- nesso causale·
- onere della prova·
- prova del danno·
- regolamento scolastico·
- responsabilità civile della pubblica amministrazione·
- responsabilità extracontrattuale·
- risarcimento del danno·
- voto di condotta
4. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-10-19, n. 202001466Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
- annullamento permesso di costruire·
- art. 21 nonies l. 241/1990·
- autotutela amministrativa·
- conformità urbanistica·
- danno ingiusto·
- distanze minime legali·
- interessi legittimi·
- principio ne bis in idem·
- regolamento edilizio·
- responsabilità amministrativa·
- responsabilità del richiedente permesso di costruire·
- sottotetto abitabile·
- valutazione dei progetti edilizi·
- volume tecnico