Articolo 1151 del Codice civile

Art. 1151.

(Pagamento delle indennita').

L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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