Articolo 2694 del Codice civile
Art. 2694.
(Richiamo di altre leggi).
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
(Richiamo di altre leggi).
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-06-07, n. 201803445Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
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