Articolo 2694 del Codice civile

Art. 2694.

(Richiamo di altre leggi).

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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