Articolo 2506 del Codice civile

Art. 2506.

(Forme di scissione).

Con la scissione una societa' assegna l'intero suo patrimonio a piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola societa', e le relative azioni o quote ai suoi soci.

E' consentito un conguaglio in danaro, purche' non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni ((o quote))attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni ((o quote))di una delle societa' beneficiarie della scissione, ma azioni della societa' scissa.

La societa' scissa puo', con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attivita'.

La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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