Articolo 721 del Codice civile
Art. 721.
(Vendita degli immobili).
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorita' giudiziaria.
(Vendita degli immobili).
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorita' giudiziaria.
Sentenze • 2
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202200199Provvedimento:Leggi di più...- annullamento titolo edilizio·
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