Articolo 721 del Codice civile

Art. 721.

(Vendita degli immobili).

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2013, n. 18185
    Provvedimento:
     Leggi di più...

    • 2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202200199
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • annullamento titolo edilizio·
      • carenza di legittimazione·
      • competenza amministrativa·
      • deliberazioni provinciali·
      • diritti di terzi·
      • diritto soggettivo·
      • disapplicazione titolo edilizio·
      • distanze minime tra edifici·
      • distanze tra costruzioni·
      • doppia tutela·
      • eccesso di potere·
      • frazionamento di proprietà·
      • giudice amministrativo·
      • giudice ordinario·
      • giurisdizione·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • giurisprudenza civile·
      • interesse legittimo·
      • legittimazione ad agire·
      • norme tecniche di attuazione·
      • permesso di costruire·
      • piani regolatori generali·
      • servitù di veduta·
      • sopraelevazione edifici·
      • sopraelevazione e nuove costruzioni·
      • spese di giudizio·
      • violazione art. 81 l.p. 15/15·
      • violazione art. 907 c.c.
    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi