Articolo 2560 del Codice civile

Art. 2560.

(Debiti relativi all'azienda ceduta).

L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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