Articolo 777 del Codice civile

Art. 777.

(Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci).

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita' in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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