Articolo 1117 bis del Codice civile

Art. 1117-bis.

(( (Ambito di applicabilita'). ))((Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.))
Entrata in vigore il 17 dicembre 2012
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