Articolo 1415 del Codice civile

Art. 1415.

(Effetti della simulazione rispetto ai terzi).

La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti contraenti, ne' dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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