Articolo 1228 del Codice civile

Art. 1228.

(Responsabilita' per fatto degli ausiliari).

Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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