Articolo 85 del Codice civile

Art. 85.

(Interdizione per infermita' di mente).

Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente.

Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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