Articolo 2908 del Codice civile

Art. 2908.

(Effetti costitutivi delle sentenze).

Nei casi previsti dalla legge, l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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