Articolo 2236 del Codice civile

Art. 2236.

(Responsabilita' del prestatore d'opera).

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze309

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