Articolo 523 del Codice civile

Art. 523.

(Devoluzione nelle successioni testamentarie).

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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