Articolo 1009 del Codice civile

Art. 1009.

(Imposte e altri pesi a carico del proprietario).

Al pagamento dei carichi imposti sulla proprieta' durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, e' tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze8

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi