Articolo 1240 del Codice civile
Art. 1240.
(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
Sentenze • 1
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-16, n. 202307767Provvedimento:Leggi di più...- art. 75 D.P.R. n. 445/2000·
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