Articolo 1240 del Codice civile

Art. 1240.

(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-16, n. 202307767
    Provvedimento:
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    • art. 75 D.P.R. n. 445/2000·
    • autotutela amministrativa·
    • decadenza dai benefici economici·
    • dichiarazioni mendaci·
    • diritto intertemporale·
    • errore scusabile·
    • giudicato cautelare·
    • interesse legittimo·
    • principio di autoresponsabilità·
    • procedimento amministrativo·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • reiterazione delle istanze·
    • rinuncia agli atti processuali·
    • rinuncia all'autorizzazione·
    • rinuncia al procedimento amministrativo
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