Articolo 783 del Codice civile

Art. 783.

(Donazioni di modico valore).

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e' valida anche se manca l'atto pubblico, purche' vi sia stata la tradizione.

La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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