Articolo 1576 del Codice civile
Art. 1576.
(Mantenimento della cosa in buono stato locativo).
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
(Mantenimento della cosa in buono stato locativo).
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
3. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-06-19, n. 202402276Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti·
- annullamento di atti amministrativi·
- contratti di comodato e locazione·
- eccesso di potere·
- manutenzione straordinaria·
- oneri di manutenzione·
- ordinanza contingibile e urgente·
- silenzio-rigetto·
- spese di giudizio·
- tutela della salute pubblica e ambientale
4. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-04-15, n. 202204586Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 1453 c.c.·
- art. 1455 c.c.·
- art. 34 c.p.a.·
- compensazione·
- danno emergente·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- inadempimento contrattuale·
- interessi di mora·
- lucro cessante·
- manutenzione ordinaria·
- manutenzione straordinaria·
- nomina commissario ad acta·
- ottemperanza delle sentenze·
- risoluzione contrattuale·
- usucapione