Articolo 1576 del Codice civile

Art. 1576.

(Mantenimento della cosa in buono stato locativo).

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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