Articolo 526 del Codice civile
Art. 526.
(Impugnazione per violenza o dolo).
La rinunzia all'eredita' si puo' impugnare solo se e' l'effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.
(Impugnazione per violenza o dolo).
La rinunzia all'eredita' si puo' impugnare solo se e' l'effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.