Articolo 1808 del Codice civile
Art. 1808.
(Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie).
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli pero' ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
(Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie).
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli pero' ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
4. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-06-19, n. 202402276Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti·
- annullamento di atti amministrativi·
- contratti di comodato e locazione·
- eccesso di potere·
- manutenzione straordinaria·
- oneri di manutenzione·
- ordinanza contingibile e urgente·
- silenzio-rigetto·
- spese di giudizio·
- tutela della salute pubblica e ambientale
5. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-12-06, n. 202216276Provvedimento:Leggi di più...- Accertamento illegittimità·
- Annullamento provvedimenti·
- Buona fede·
- Comodato d'uso·
- Concessione alloggi di servizio·
- Correttezza·
- D.P.R. 314/2006·
- Giurisdizione amministrativa·
- Legittimo affidamento·
- Oneri occupazionali·
- Prescrizione·
- Responsabilità erariale·
- Violazione principi di diritto