Articolo 1408 del Codice civile
Art. 1408.
(Rapporti fra contraente ceduto e cedente).
Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si e' verificato; in mancanza e' tenuto al risarcimento del danno.
(Rapporti fra contraente ceduto e cedente).
Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si e' verificato; in mancanza e' tenuto al risarcimento del danno.
2. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-04-03, n. 202300814Provvedimento:Leggi di più...- art. 10.5 della convenzione·
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4. TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-02-20, n. 202000222Provvedimento:Leggi di più...- Accollo di obbligazioni·
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